Art. 2.

      1. È istituito il «Premio nazionale dell'amico d'Italia», in favore di coloro che, nel corso dell'anno, si sono distinti per avere compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.
      2. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso,

 

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sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2 è controfirmata dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Possono fare parte della commissione di cui al comma 2, i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale dell'amico d'Italia» a coloro i quali hanno conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla commissione di cui al comma 2.